scissione non proporzionale e relazione esperti
Not. Giacomo Spagnuolo, espone:
Dovrei
fare una scissione di società di persone alla quale partecipano attualmente
quattro soci.
La vecchia società dovrebbe sopravvivere con due soci mentre la nuova
società - da costituire in sede di scissione - dovrebbe essere attribuita agli
altri due soci.
Trattandosi
di una scissione con attribuzione di quote non proporzionale alla
partecipazione originaria dei soci (infatti non tutti i soci originari
diventano soci delle due società ma due restano soci della vecchia mentre altri
due diventano soci della nuova), da una lettura della normativa in proposito
sembrerebbe che sia necessaria la "relazione degli esperti" prevista
dall'articolo 2504-novies, III comma, che rinvia all'articolo 2501-quinquies.
Ovviamente
il cliente mi chiede di poter effettuare l'operazione senza ricorrere alla
suddetta relazione degli esperti e allora io ho preso un po' di tempo per
pensarci.
Il
problema è essenzialmente quello di vedere se la norma che prevede la relazione
degli esperti sia una norma inderogabile o meno.
Dalle
ricerche da me effettuate sembra abbastanza uniforme la tesi giurisprudenziale
che ritiene inderogabile la norma in oggetto ritenendo che la seconda parte del
III comma dell'articolo 2501-quinquies sia applicabile solamente nelle ipotesi
in cui "non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello
proporzionale".
In
realtà, però, trattandosi di una società di persone (S.a.s.) che darebbe vita
ad una ulteriore società di persone (S.a.s.), non riesco a capire la necessità
di una obbligatoria relazione degli esperti posta a tutela degli interessi dei
soci (a differenza di quella ex art.2343 c.c. che è posta a tutela dei
creditori sociali) tenendo presente ciò:
1. che
la "delibera" viene comunque presa all'unanimità dei consensi dei
soci (dato che si tratta di una società di persone) e che quindi basta il
mancato consenso di uno dei soci per impedire l'operatività della
"delibera" stessa;
2.
che data la necessaria unanimità non si
pone un problema di lesione dei diritti della minoranza dei soci, che tramite
la relazione degli esperti dovrebbero essere tutelati, in quanto anche il socio
più piccolo potrebbe opporsi alla scissione;
3.
che il progetto di scissione prevede
comunque che ciascuno dei soci possa optare per una partecipazione
"proporzionale" alle società risultanti dalla scissione
(art.2504-octies, IV comma c.c.), evidenziando un diritto di natura
"disponibile" in linea con la "ratio" della relazione che
tutela gli interessi dei soci e non dei terzi;
4.
che un recente decreto della Corte
d'Appello di Milano (App. Milano 12 gennaio 2001), immediatamente recepito
dalla Commissione del Consiglio Notarile di Milano con documento approvato il
6.2.2001, ha stabilito che la relazione degli esperti non è necessaria se tutti
i soci vi hanno rinunciato e di ciò si faccia menzione nel relativo verbale (si
veda Riv. Not. 2001, numero 2, pag.542), evidenziando ulteriormente il
carattere "derogabile" della norma in oggetto perché posta a tutela
di interessi privati disponibili e non di interessi di terzi.
Not. Maria Alessandra Panbianco, 23.07.2001:
Il punto cruciale (e dolente, direi) del problema e' questo: se e' vero che la
relazione degli esperti e' posta nel "solo" interesse dei soci,
perche' l'art. 2501 quinquies, al comma 4, statuisce che "l'esperto
risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro
soci e ai terzi"?
Chi
sono i terzi di cui parla questo articolo?
Non
saranno mica i terzi creditori sociali?
A
Milano abbiamo avuto il conforto di una Corte d'Appello e della Commissione
notarile: entrambe hanno escluso, in sostanza, che i terzi di cui parla il 2501
quinquies possano essere i terzi creditori sociali (es. potrebbero essere i
terzi creditori particolari dei soci, gli aventi causa dei soci ecc.). Il
dubbio, pero', su chi siano effettivamente questi "terzi" e, di
conseguenza, se i soci concordi possano rinunciare o meno alla relazione del
2501 quinquies, puo' permanere, tanto e' vero che il Tribunale di Milano e'
stato fino all'ultimo di segno opposto e solo il "trasferimento"
delle omologhe a noi ha risolto la questione.
Diciamo
che se vuoi dormire sonni tranquilli la relazione degli esperti la richiedi:
altrimenti, anche se piccolo, puoi correre un rischio qualora la suddetta
operazione determini un danno a terzi.
Stai
sicuro che questi:
1) faranno
opposizione;
2) 2)
eccepiranno la mancanza della relazione degli esperti, non "rilevata"
dal notaio che ha ricevuto l'atto.
Personalmente, pur con qualche titubanza magari ispirata proprio dal caso
concreto (quello del collega Spagnuolo, coinvolgendo societa' di persone nelle
quali almeno un socio rispondera' illimitatamente, mi pare tale da
tranquillizzare anche il notaio piu' prudente: tuttavia la realta' spesso
supera di molto la nostra fantasia), penso che un simile atto, nonostante
tutto, lo riceverei stante l'autorevolezza delle tesi "permissive"
ricordate e la ponderazione che ha ispirato ogni decisione della commissione
milanese.
Not. Giampiero Petteruti, interviene:
A quanto già osservato, possono aggiungersi (favorevolemente alla derogabilità
della norma che prevede la relazione degli esperti):
Trib. Udine 18.08.1997
Trib. Udine 20.08.1997, in Le Società 1/1998 pagg. 82-89
Tratt.Teorico Pratico Società, IPSOA, “Trasformazione, fusione e scissione”,
pag.318.