scissione non proporzionale e relazione esperti


 

 

Not. Giacomo Spagnuolo, espone:

Dovrei fare una scissione di società di persone alla quale partecipano attualmente quattro soci.

 

La vecchia società dovrebbe sopravvivere con due soci mentre la nuova società - da costituire in sede di scissione - dovrebbe essere attribuita agli altri due soci.

 

Trattandosi di una scissione con attribuzione di quote non proporzionale alla partecipazione originaria dei soci (infatti non tutti i soci originari diventano soci delle due società ma due restano soci della vecchia mentre altri due diventano soci della nuova), da una lettura della normativa in proposito sembrerebbe che sia necessaria la "relazione degli esperti" prevista dall'articolo 2504-novies, III comma, che rinvia all'articolo 2501-quinquies.

 

Ovviamente il cliente mi chiede di poter effettuare l'operazione senza ricorrere alla suddetta relazione degli esperti e allora io ho preso un po' di tempo per pensarci.

 

Il problema è essenzialmente quello di vedere se la norma che prevede la relazione degli esperti sia una norma inderogabile o meno.

 

Dalle ricerche da me effettuate sembra abbastanza uniforme la tesi giurisprudenziale che ritiene inderogabile la norma in oggetto ritenendo che la seconda parte del III comma dell'articolo 2501-quinquies sia applicabile solamente nelle ipotesi in cui "non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale".

 

In realtà, però, trattandosi di una società di persone (S.a.s.) che darebbe vita ad una ulteriore società di persone (S.a.s.), non riesco a capire la necessità di una obbligatoria relazione degli esperti posta a tutela degli interessi dei soci (a differenza di quella ex art.2343 c.c. che è posta a tutela dei creditori sociali) tenendo presente ciò:

1.      che la "delibera" viene comunque presa all'unanimità dei consensi dei soci (dato che si tratta di una società di persone) e che quindi basta il mancato consenso di uno dei soci per impedire l'operatività della "delibera" stessa;

2.      che data la necessaria unanimità non si pone un problema di lesione dei diritti della minoranza dei soci, che tramite la relazione degli esperti dovrebbero essere tutelati, in quanto anche il socio più piccolo potrebbe opporsi alla scissione;

3.      che il progetto di scissione prevede comunque che ciascuno dei soci possa optare per una partecipazione "proporzionale" alle società risultanti dalla scissione (art.2504-octies, IV comma c.c.), evidenziando un diritto di natura "disponibile" in linea con la "ratio" della relazione che tutela gli interessi dei soci e non dei terzi;

4.      che un recente decreto della Corte d'Appello di Milano (App. Milano 12 gennaio 2001), immediatamente recepito dalla Commissione del Consiglio Notarile di Milano con documento approvato il 6.2.2001, ha stabilito che la relazione degli esperti non è necessaria se tutti i soci vi hanno rinunciato e di ciò si faccia menzione nel relativo verbale (si veda Riv. Not. 2001, numero 2, pag.542), evidenziando ulteriormente il carattere "derogabile" della norma in oggetto perché posta a tutela di interessi privati disponibili e non di interessi di terzi.

 

 

Not. Maria Alessandra Panbianco, 23.07.2001:


Il punto cruciale (e dolente, direi) del problema e' questo: se e' vero che la relazione degli esperti e' posta nel "solo" interesse dei soci, perche' l'art. 2501 quinquies, al comma 4, statuisce che "l'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi"?

Chi sono i terzi di cui parla questo articolo?

Non saranno mica i terzi creditori sociali?

 

A Milano abbiamo avuto il conforto di una Corte d'Appello e della Commissione notarile: entrambe hanno escluso, in sostanza, che i terzi di cui parla il 2501 quinquies possano essere i terzi creditori sociali (es. potrebbero essere i terzi creditori particolari dei soci, gli aventi causa dei soci ecc.). Il dubbio, pero', su chi siano effettivamente questi "terzi" e, di conseguenza, se i soci concordi possano rinunciare o meno alla relazione del 2501 quinquies, puo' permanere, tanto e' vero che il Tribunale di Milano e' stato fino all'ultimo di segno opposto e solo il "trasferimento" delle omologhe a noi ha risolto la questione.

 

Diciamo che se vuoi dormire sonni tranquilli la relazione degli esperti la richiedi: altrimenti, anche se piccolo, puoi correre un rischio qualora la suddetta operazione determini un danno a terzi.

Stai sicuro che questi:

1)      faranno opposizione;

2)      2) eccepiranno la mancanza della relazione degli esperti, non "rilevata" dal notaio che ha ricevuto l'atto.


Personalmente, pur con qualche titubanza magari ispirata proprio dal caso concreto (quello del collega Spagnuolo, coinvolgendo societa' di persone nelle quali almeno un socio rispondera' illimitatamente, mi pare tale da tranquillizzare anche il notaio piu' prudente: tuttavia la realta' spesso supera di molto la nostra fantasia), penso che un simile atto, nonostante tutto, lo riceverei stante l'autorevolezza delle tesi "permissive" ricordate e la ponderazione che ha ispirato ogni decisione della commissione milanese.



Not. Giampiero Petteruti, interviene:

 

A quanto già osservato, possono aggiungersi (favorevolemente alla derogabilità della norma che prevede la relazione degli esperti):

Trib. Udine 18.08.1997

Trib. Udine 20.08.1997, in Le Società 1/1998 pagg. 82-89

Tratt.Teorico Pratico Società, IPSOA, “Trasformazione, fusione e scissione”, pag.318.